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Decisione Giudice Sportivo – Campionato Regionale e Coppa Giovanile Provinciale.

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GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE:

              

GIUDICE SPORTIVO

COPPA GIOVANILE PROVINCIALE – ALLIEVI

GARE DEL   11-12/6/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA’

AMMENDA

Euro 150,00 SANGIOVANNESE
Per presenza di persona non autorizzata all’interno dello spiazzo antistante gli spogliatoi, che assumeva contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL  15/11/2016

SCHIFANO SALVATORE               (SANGIOVANNESE)

Per aver spintonato l’arbitro; nonché per aver assunto contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti dello stesso.

SQUALIFICA FINO AL 10/10/2016

GIRACELLO MARCO                (SANGIOVANNESE)

Per grave contegno offensivo nei confronti dell’arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA

TOMASELLI GIOVANNI            (OLIMPIQUE PRIOLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL  20/10/2016

MUNI GABRIELE                      (SANGIOVANNESE)

Per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

IACONO ENRICO                      (META SPORT)

I AMMONIZIONE

CIRILLO GIOELE                      (CALCIO CICCIO GALEOTO)

IANNAZZO ANTONINO             (DATTILO NOIR)

SPINA LUCA                             (INVICTUS)

IACONO ENRICO                     (META SPORT)

CALARCO MARCO PIO            (OR.SA. P.G.)

CATALFAMO FRANCESCO     (OR.SA. P.G.)

NONAJ ENDRI                          (OR.SA. P.G.)

CENTINARO ANDREA             (SANGIOVANNESE)

GIRACELLO MARCO               (SANGIOVANNESE)

MANETTA GABRIELE              (SANGIOVANNESE)

RAPPISI DANIELE                   (SANGIOVANNESE)

SANSONE DOMENICO            (SANGIOVANNESE)

SCHIFANO SALVATORE         (SANGIOVANNESE)

COSTA SIMONE                      (SPORTING TAORMINA)

PAVONE SIMONE                     (SPORTING TAORMINA)

COPPA GIOVANILE PROVINCIALE – GIOVANISSIMI

 

GARE DEL   11-12/ 6/2016

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAIO GIOVANNI                       (PROMOSPORT)

I AMMONIZIONE

DIBONA GIOVANNI                  (ASD ATLETICO VITTORIA)

NICOTRA ERIK                         (ASD ATLETICO VITTORIA)

OTTONE GIOVANNI                 (ASD ATLETICO VITTORIA)

DAMA DAVIDE                          (F24 MESSINA)

SERRA GIUSEPPE                   (F24 MESSINA)

LEONARDI GIOVANNI              (NEW LEVER)

MORACE GAETANO                 (NEW LEVER)

STRANO SALVATORE            (NEW LEVER)

SCHIFANO GIOVANNI              (NUOVA SPORTIVA DELGOLFO)

GAROFALO NINO                    (PROMOSPORT BARCELLONA)

MAIO GIOVANNI                       (PROMOSPORT BARCELLONA)

PINO SEBASTIANO                 (PROMOSPORT BARCELLONA)

ILLUSTRE MANUEL                 (SPORT CLUB PALAZZOLO)

STELLI LAMBERTO GIOV.       (SPORT CLUB PALAZZOLO)

VALLECCHIA UMBERTO          (SPORTING PALLAVICINO) 

GIOVANISSIMI REGION. PLAY OUT

GARE DEL 24/ 4/2016

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 24/ 4/2016 ICCARENSE – DON CARLO MISILMERI

1-0; Reclamo Don Carlo Misilmeri

Con reclamo ritualmente proposto la Società Don Carlo Misilmeri chiede l’assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Società Iccarense segnalando come alla stessa abbia partecipato, nelle fila della Società consorella, il calciatore Celestino Mariano sotto il falso nome di Mannino Simone, utilizzando il tesserino federale di quest’ultimo; La Società Don Carlo Misilmeri, a sostegno del proprio assunto, ha allegato al reclamo delle foto scattate nel corso della gara ed anche delle foto scaricate dal social Facebook le quali, pure identiche, sono inserite sia nel profilo di “Mario Celestino” che in quello di “Simo Mannino”;

Poiché l’esame della documentazione fotografica rimessa dalla Società reclamante e la mancata risposta alla convocazione dei suddetti calciatori da parte di questo Organo di Giustizia non ha consentito di pervenire ad una certa definizione del caso in esame, considerata la necessità di procedere ad un adeguato approfondimento, si è ritenuto necessario investire la competente Procura Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 370/SGS 125 del 3/05/2016;

Il Collaboratore della Procura Federale, delegato agli accertamenti, ha stilato la propria relazione finale ricostruendo la vicenda con le evidenze di seguito riportate:

<<La mancata comparizione dinanzi a questo Ufficio, così come avvenuto in precedenza davanti il Giudice Sportivo, sia del minore Mannino Simone che di Celestino Mariano (oggi non più tesserato), che secondo la società denunciante avrebbe giocato la partita sotto mentite spoglie, non ha consentito un confronto tra i due ragazzi.

Le dichiarazioni rese all’Ufficio dai dirigenti delle due società appaiono di segno opposto, in quanto il Sig. Gentile della Don Carlo Misilmeri ha affermato di avere riconosciuto il Celestino sin dall’arrivo delle squadre al campo di giuoco, avendone accertato la sua identità sul popolare social network Facebook già dopo la partita del girone di ritorno del campionato; mentre il Sig. Amato della lccarense ha affermato che il n. 10 nella partita oggetto della presente indagine era Mannino Simone ed ha negato che il Celestino abbia giocato per la loro squadra nel campionato della stagione sportiva appena conclusasi.

D’altra parte, un contributo all’accertamento della verità si ricava dalle dichiarazioni rese dall’arbitro dell’incontro il quale ha, tra l’altro, affermato:

- che al momento del riconoscimento del giocatore n. 10 dell’lccarense si è stupito dei diversi tatuaggi che ricoprivano il suo braccio, “cosa certamente insolita per ragazzi di quell’età” (si tratta di un quattordicenne), ed ha anche notato delle differenze somatiche tra la foto del tesserino federale di Mannino Simone ed il calciatore (“che appariva decisamente più smilzo di quanto non fosse raffigurato nella foto”), ma non si è insospettito perché non di rado capita che la foto del tesserino federale sia datata;

- di avere riconosciuto nel profilo Facebook di Celestino Mariano, mostratogli nello intervallo dal dirigente della Don Carlo Misilmeri sul cellulare, il giocatore della lccarense che stava disputando la partita con il n. 10 sotto il nome di Mannino Simone, le cui foto sulla sua pagina Facebook, pure mostrategli nell’intervallo dal Sig. Gentile, non raffiguravano il calciatore n. 10;

- di avere messo in relazione alle accese e concitate lamentele del Gentile durante l’intervallo, la sostituzione negli spogliatoi del calciatore n. 10 della lccarense;

- “durante l’ingresso in campo dopo l’intervallo accanto a me c’era Amato Giuseppe, dirigente della Iccarense, il quale aveva un mancamento (…) ma dopo essersi ripreso faceva rientro in panchina”.

Tale circostanza contrasta con quanto dichiarato dallo stesso Amato: “alla fine del primo tempo non ho fatto rientro negli spogliatoi e sono rimasto sul terreno di giuoco per fare riscaldare i giocatori della panchina”.>>

L’esame delle suddette risultanze non può che fare ritenere che effettivamente alla gara di cui si tratta non abbia preso parte il calciatore Mannino Simone bensì il calciatore Celestino Mariano, così come sostenuto dalla Società reclamante;

Vanno infatti considerate e ribadite, a supporto della superiore determinazione, le seguenti circostanze:

- La certezza espressa dall’arbitro della gara circa la partecipazione alla stessa del Celestino Mariano, piuttosto che del Mannino Simone, in occasione della dichiarazione resa al Collaboratore della Procura Federale;

- La sostituzione avvenuta nel corso dell’intervallo del calciatore di cui si tratta ed il rapido allontanamento dello stesso dall’impianto;

- Il mancato approntamento di una qualsivoglia strategia difensiva da parte della Società Iccarense, limitata invece alla semplice negazione dei fatti, e la ripetuta assenza dei calciatori Celestino Mariano e Mannino Simone in occasione della convocazione degli stessi sia presso questo Organo di Giustizia sia presso il Collaboratore della Procura Federale;

Per quanto sopra, risulta pertanto meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla Società Don Carlo Misilmeri, con conseguente statuizione dell’irregolare svolgimento della gara;

Alla Società Iccarense va pertanto addebitata la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. che impone ai soggetti che svolgono attività di carattere agonistico di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità;

Pertanto;

Considerato che il calciatore Celestino Mariano (19/03/1998), in atto non tesserato per alcuna Società, non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara in oggetto;

Considerato che la fattispecie in esame si configura di particolare gravità e merita l’irrogazione di una adeguata sanzione afflittiva a carico della Società Iccarense e del dirigente accompagnatore della stessa, sig. Amato Giuseppe;

Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.;

Si delibera:                                                           

Di accogliere il reclamo proposto dalla Società Don Carlo Misilmeri, non addebitando alla stessa la relativa tassa;

Di infliggere alla Società Iccarense la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

Di infliggere alla Società Iccarense l’ammenda di Euro 500,00;

Di infliggere al sig. Amato Giuseppe, dirigente accompagnatore della Società Iccarense, l’inibizione sino a tutto il 31/12/2016;

Con remissione degli atti al CRA Sicilia;

Con remissione della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C.

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